il manifesto 2013.06.27
La «probabile» verità su Ustica
RUBRICA - DARIA LUCCA
Oggi è l'anniversario della strage di Ustica. Trentatré anni fa,
il 27 giugno 1980, poco prima delle 21, il Dc 9 Itavia in volo da Bologna a
Palermo sparì dai radar con il suo carico di 77 passeggeri e 4 componenti
dell'equipaggio. Una mezza dozzina di centri di controllo del traffico aereo
vide e capì immediatamente che il jet era stato coinvolto in un'azione
militare. Lo capì perché da almeno mezz'ora prima della tragedia, quegli stessi
controllori dei cieli si erano resi conto che il volo civile non era solo,
lassù a 9.000 metri d'altezza, ma era accompagnato da un secondo aereo non
dichiarato che si nascondeva sulla sua traccia radar.
Videro e tacquero, gli uomini radar, nonostante avessero preso un impegno con
il paese di proteggere i cieli nazionali e di garantire la sicurezza dei
viaggiatori. Videro, tacquero e poi agirono in modo da impedire che l'autorità
giudiziaria accertasse le responsabilità del disastro.
Così è riassunta in modo forse troppo popolare. Ma è la sintesi di una sentenza
poco conosciuta, e di certo poco scandagliata, che la giudice Paola Proto
Pisani del tribunale civile di Palermo ha emesso il 10 settembre 2011
liquidando circa 100 milioni di risarcimento danni a un gruppo di familiari
delle vittime. Per inciso, vale la pena di sapere che l'appello di questa causa
è stato messo in calendario per il 2014 e che nel frattempo lo stato ha
ottenuto ciò che ai comuni cittadini è negato, cioè la sospensione del
pagamento.
Il fatto è che la giustizia civile, in questo caso, sembra essere riuscita a
dare una risposta laddove la giustizia penale ha finora arrancato, o persino
fallito per motivi indipendenti dalla volontà dei giudici. Molti considerano
questa realtà come un segno della schizofrenia giudiziaria. Meglio sarebbe
invece considerarla un'opportunità aggiuntiva.
Innanzitutto, bisogna accettare l'idea che il giudice civile non è ingabbiato
dalle sentenze penali collegate alle cause che è chiamato a trattare e, d'altra
parte, può utilizzare nelle sue decisioni il materiale probatorio proveniente
da quelle stesse inchieste penali. Nel caso particolare, sono state riversate
nella causa civile di Palermo tutte le ordinanze, le sentenze, le perizie, le
consulenze e persino le conclusioni delle varie commissioni ministeriali che,
in trent'anni, hanno costruito il fascicolo di Ustica.
Gli standard di certezza probatoria esistenti tra il processo penale e quello
civile sono differenti. Anziché quello «oltre il ragionevole dubbio», il
giudice civile può limitarsi ad applicare il «criterio della probabilità
prevalente», come ha stabilito la Cassazione (sentenza 10285/2009 su una
fattispecie relativa proprio a Ustica). Con questo criterio, Proto Pisani ha
deciso che la probabilità prevalente propendeva per l'evento esterno, di tipo
militare. E che i ministeri chiamati in causa, i cui ufficiali quell'evento
avevano rilevato pur non potendone attribuire la paternità, «avrebbero dovuto
garantire l'assenza di ostacoli alla circolazione aerea e/o di altri velivoli
lungo la rotta assegnata al DC9, e comunque adottare misure idonee a prevenire
l'incidente, ad esempio non autorizzando il decollo del DC9 o il volo sulla
solita rotta o assegnando altra rotta per il volo di quel giorno». In secondo
luogo, si è rifatta alle disposizioni del codice in base alle quali «la
prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato
l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto».
Quanto al risarcimento, va considerato a carico dei ministeri che erano
responsabili della sicurezza dei cieli (difesa, trasporti, interni e presidenza
del consiglio) poiché «la responsabilità della P.A., al pari di quella delle
persone giuridiche di diritto privato, per le condotte materialmente poste in
essere dai suoi dipendenti si configura come responsabilità diretta».